1. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere alle parti, o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. L'Autorità può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si sono verificati gli atti, i comportamenti, le prassi discriminatori, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di parità di trattamento.
3. I controlli di cui al comma 2 sono eseguiti da personale dell'Ufficio dell'Autorità. L'Autorità si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
4. Gli accertamenti di cui al comma 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze, sono effettuati con l'assenso informato del soggetto interessato, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta dell'Autorità quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
5. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi del comma 10 dell'articolo 17. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
6. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia