Art. 20.
(Accertamenti e controlli).

      1. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere alle parti, o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti.
      2. L'Autorità può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si sono verificati gli atti, i comportamenti, le prassi discriminatori, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di parità di trattamento.
      3. I controlli di cui al comma 2 sono eseguiti da personale dell'Ufficio dell'Autorità. L'Autorità si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
      4. Gli accertamenti di cui al comma 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze, sono effettuati con l'assenso informato del soggetto interessato, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta dell'Autorità quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
      5. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi del comma 10 dell'articolo 17. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
      6. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia

 

Pag. 28

dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
      7. Gli accertamenti, se effettuati presso la controparte, sono eseguiti dandogliene informazione. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dalla controparte stessa.
      8. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
      9. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui all'articolo 19 ed al presente articolo possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
      10. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.